"Fondazione Gaetano Bertini Malgarini
Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale"
STATUTO
Articolo 1
Costituzione, sede e durata
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita una fondazione denominata "Fondazione Gaetano Bertini Malgarini - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", nel prosieguo chiamata più semplicemente fondazione.
La fondazione sorge per onorare la memoria di Emanuele e Gaetano Bertini Malgarini.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 la fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, oppure del relativo acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima; la fondazione potrà fare uso della denominazione abbreviata "Fondazione Bertini - ONLUS".
La fondazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
È facoltà della fondazione attivare, al di fuori della Regione Lombardia, centri operativi e funzionali; tali centri potranno sorgere dove il contesto socio-economico di riferimento ovvero le condizioni ambientali generali siano in grado di consentire la realizzazione di attività che abbiano il solo scopo di consentire il più efficace perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione.
La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è disciplinata dal Codice Civile, dal D. Lgs 460/1997, dal presente Statuto e dal relativo regolamento di amministrazione.
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 2
Sede
La fondazione ha sede in Lomaniga di Missaglia, via Via Alpi, 4; il Consiglio di Amministrazione potrà attivare altre sedi operative sul territorio della Regione Lombardia senza bisogno di alcuna formalità.
Articolo 3
Scopo ed attività istituzionali
La fondazione opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in favore di:
Persone, particolarmente minori e giovani, con problemi di disagio psichico;
minori e giovani con problemi di adattamento ed inserimento nel contesto socio economico di riferimento;
immigrati e persone provenienti dal terzo mondo.
La fondazione si propone di promuovere e realizzare interventi ed iniziative finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla cura ed al recupero delle persone - adulti, giovani e bambini - che versano in ragione di disagio psichico, emotivo, economico e familiare, sia esso congenito o sopravvenuto, permanente o temporaneo, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita, principalmente attraverso lo sviluppo dell'indipendenza, dell'autostima e dell'autonomia delle persone.
La fondazione si propone, altresì, di diffondere i principi della solidarietà tra persone di razza e culture differenti, contribuendo alla loro integrazione sociale ed economica nella società italiana attraverso la pacifica convivenza ed il rispetto delle differenti identità culturali.
Per il perseguimento delle proprie finalità la fondazione potrà coordinare le proprie attività con enti pubblici, università e scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati sia italiani che esteri; la fondazione potrà stipulare accordi e convenzioni nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
La fondazione potrà, inoltre,
attivare iniziative e aprire centri per la prevenzione, la cura, l'assistenza, il recupero e la reintegrazione di minori e adulti che si trovano in condizione di svantaggio sociale e psicofisico;
sostenere la realizzazione di progetti e interventi;
perseguire finalità di beneficenza e solidarietà verso le persone che versano in condizione di emarginazione e, in tal senso, sostenere progetti di solidarietà anche di altre organizzazioni senza scopo di lucro, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, con finalità simili alle proprie;
promuovere e realizzare corsi di formazione professionale e attività di promozione sociale per gli operatori impegnati nel settore assistenziale, socio-assistenziale e socio-sanitario;
attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario;
organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
sostenere e promuovere iniziative a scopo di istruzione, di studio e di formazione;
promuovere e sostenere iniziative finalizzate a realizzare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati anche con l'assegnazione di borse di studio e facilitazioni economiche per i soggetti che sostengono il tirocinio dei destinatari degli interventi formativi
organizzare manifestazioni e spettacoli per diffondere tra i giovani la cultura della tutela e valorizzazione della vita;
sostenere e promuovere la ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
sostenere la ricerca di base, nei settori e nelle materie che presentano collegamenti e sinergie con le finalità istituzionali della fondazione, svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni.
La fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse, e comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 - 5° comma - del D. Lgs. 460/1997.
Allo scopo di supportare il Consiglio di Amministrazione nel perseguimento delle finalità istituzionali, potrà essere istituito un Comitato Scientifico del quale costituzione, composizione e funzionamento saranno disciplinati dal regolamento di amministrazione della fondazione.
Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati dal regolamento di amministrazione.
La fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie sul territorio della Regione Lombardia.
Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 460/1997 potrà:
promuovere e organizzare iniziative, eventi, collaborazioni e finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere convenzioni, contributi e mutui;
amministrare e gestire i beni mobili o immobili di cui dispone la titolarità;
partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, potendo altresì, ove ritenuto opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione nel settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi;
istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché alle organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca congrui con le finalità istituzionali della fondazione;
svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa ai propri scopi istituzionali.
La fondazione potrà aderire, partecipare, associarsi o collegarsi ad altre associazioni o fondazioni sia italiane che estere.
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della fondazione è costituito dal complesso dei beni economicamente valutabili e delle attrezzature conferiti in dotazione dai fondatori, quali risultanti dell'atto costitutivo e successive variazioni ed integrazioni.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
fondi di riserva e sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
Articolo 6
Fondo di Gestione
La fondazione perseguirà le proprie finalità istituzionali con l'utilizzo di:
rendite e proventi derivanti dall'utilizzo e dalla gestione del patrimonio;
avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
lasciti, donazioni o contributi generici che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
entrate di diversa origine e fondi raccolti per mezzo di raccolte pubbliche di denaro;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo come manifestazioni e mostre;
rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di enti locali, di istituzioni pubbliche e private.
finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione
E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria e comunque nel rispetto del dispositivo di cui dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 460/1997.
Articolo 7
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
il Presidente della Fondazione;
il Consiglio di Amministrazione;
il Revisore dei Conti;
Comitato Scientifico;
Il Comitato di sostegno e orientamento.
Articolo 8
Presidente della Fondazione
Il Presidente è eletto congiuntamente dalle due fondatrici: le Signore Gisella Baserga e Fiorella Baserga; dopo la rinuncia o la scomparsa di entrambe il Presidente della fondazione è eletto dai successori legittimi delle fondatrici e, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione della fondazione tra i propri componenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della fondazione, sia di fronte ai terzi, sia in giudizio; dura in carica tre anni ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue veci sono svolte dal Vicepresidente il quale è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, nella seduta di insediamento, con votazione segreta ed a maggioranza dei votanti.
Il Presidente sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente non può essere sfiduciato né revocato dal Consiglio di Amministrazione della fondazione.
Articolo 9
Funzioni del Presidente della Fondazione
Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli scopi istituzionali e agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di Amministrazione.
Spetta al Presidente:
determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
Il Presidente vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della fondazione.
Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione della fondazione, ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti; firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della fondazione.
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, tra i quali è incluso il Presidente della Fondazione; il numero definitivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione uscente nell'ultima seduta del proprio mandato.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di insediamento, e sono rinnovabili senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle fondatrici e, dopo la rinuncia o la scomparsa di entrambe dai successori legittimi delle fondatrici i quali potranno nominare anche se stessi. In caso di inadempienza dei successori provvederà alle nomine il Presidente del Tribunale
La nomina dei nuovi amministratori deve essere completata almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo di amministrazione in carica.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal precedente comma 2; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 11
Decadenza e cessazione dei consiglieri
I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza.
In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato.
I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
Articolo 12
Competenze del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente il giorno successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dal D. Lgs. 460/1997;
approvare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare, se ritenuto opportuno;
approvare il regolamento di amministrazione;
determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della fondazione;
approvare la relazione annuale sulle attività;
approvare i verbali delle proprie sedute;
istituire eventuali commissioni e/o comitati interni con compiti istruttori, consultivi e propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della fondazione;
nominare,se ritenuto opportuno, il direttore della fondazione determinandone funzioni, mansioni e competenze economiche.
deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
In seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento della fondazione
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, previo invito inoltrato con le stesse modalità riservate ai componenti, il Direttore della fondazione, se nominato.
Articolo 13
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno del bilancio d'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri ovvero il Revisore, le richieste devono essere predisposte in forma scritta contenete l'indicazione degli argomenti da trattare.
In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dal Revisore, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli amministratori e del Revisore.
In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da far pervenire almeno tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; la convocazione può essere disposta anche in una sede diversa dalla sede legale della fondazione.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro dei verbali della fondazione.
Articolo 14
Il Revisori dei Conti
Il Revisore è nominato dal Presidente dell'ordine dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti di Milano.
Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Revisore esercita una funzione di controllo contabile e amministrativo ed esprime il proprio parere, con apposite relazioni al Consiglio di amministrazione sui bilanci preventivi e consuntivi.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni Il Revisore ha libero accesso alla documentazione ed alle strutture della fondazione.
Il Revisore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente della fondazione.
Articolo 15
Comitato Scientifico
Il Comitato è composto da docenti universitari, ricercatori e professionisti che operano professionalmente nei settori che rappresentano l'ambito operativo e le finalità della fondazione.
Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione della fondazione con le modalità indicate nel regolamento di amministrazione.
Il Comitato ha il compito di fornire suggerimenti, proposte e pareri in ordine agli interventi da porre in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Il Consiglio di Amministrazione della fondazione richiede pareri e suggerimenti al comitato per il tramite del proprio Presidente.
Il Presidente del Comitato, eletto tra i componenti del medesimo, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive ma senza diritto di voto.
Articolo 16
Comitato di sostegno e orientamento
Il Comitato è composto da persone di provata esperienza nei settori e nelle materie che rappresentano gli ambiti operativi e funzionali della fondazione; la nomina dei componenti del Comitato è affidata al Consiglio di Amministrazione che provvede con le modalità indicate nel regolamento di amministrazione della fondazione.
Il Comitato affianca e supporta la fondazione, grazie al proprio apporto di esperienza e di cultura, con iniziative di volontariato e con contributi anche di carattere economico.
Il Comitato esprime proposte e pareri agli organi della fondazione, sia su richiesta del Consiglio di Amministrazione sia di propria iniziativa, allo scopo di promuovere il funzionamento dell'istituzione.
Articolo 17
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il rendiconto economico entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.
Il documento economico di programmazione ed il bilancio d'esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione.
Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità e deve essere corredato da un'apposita relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Revisore.
Articolo 18
Scioglimento
La fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di Amministrazione riunito in seduta straordinaria, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo di amministrazione in carica qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione o si verifichino le ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della fondazione.